Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

SI PRECISA CHE LE SCHEDE "PROCEDIMENTI" INSERITE IN QUESTA SEZIONE SI INTENDONO ATTUALI E AGGIORNATE NEI LORO CONTENUTI ALLA DATA DEL 01.06.2023

 

Per la conclusione dei procedimenti amministrativi svolti dall’Ente si applica il termine dei trenta giorni previsto dall’articolo 2 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Il responsabile del procedimento è il Responsabile Preposto, salvo diversa determinazione - tel. 051.312348 - casella di posta elettronica istituzionale: segreteriadirezione@acibologna.com.

Per i procedimenti ad istanza di parte, l’ufficio al quale è possibile rivolgersi per ottenere informazioni, anche per eventuali documenti da allegare all’istanza, è la segreteria dell’Automobile Club Bologna - tel. 051.312348 – email segreteriadirezione@acibologna.com.

In caso di inerzia, il potere sostitutivo è attribuito al Responsabile Preposto dell’Automobile Club Bologna, Dott. Fabrizio Turci - telefono 051.312348 - indirizzo di posta elettronica istituzionale direzione@acibologna.com.

Il termine per l’adozione e la conclusione dei procedimenti amministrativi è fissato in trenta giorni, come previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990 .n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Procedimenti negoziali

Si applica codice degli appalti pubblici.

Contenuto inserito il 02-10-2018 aggiornato al 01-06-2023

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Open data Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Tipologie di provvedimento
ProcedimentoDescrizioneStruttura di riferimento
Concorsi pubblici
Concorsi pubblici - Ufficio segreteria - D irettore- Tel. 051312348 - email segreteriadirezione@acibologna.com
Esercizio del diritto di accesso agli atti (legge 241/1990 e s.m.i.)
Esercizio del diritto di accesso agli atti (legge 241/1990 e s.m.i.) - Ufficio segreteria -- Tel. 051312348 - Email segreteriadirezione@acibologna.com
Istanza in materia di trattamento dei dati personali (art. 146 D.lvo 196/2003 e s.m.i.)
Istanza in materia di trattamento dei dati personali (art. 146 D.lvo 196/2003 e s.m.i.) - Ufficio segreteria -  Tel. 051312348 - Email segreteriadirezione@acibologna.com
Istanze di mobilitą in ingresso
Istanze di mobilitą in ingresso - Ufficio segreteria - Tel. 051312348 - Email segreteriadirezione@acibologna.com
Rilascio certificato di servizio
Rilascio certificato di servizio - Ufficio segreteria -  Tel. 051312348 - Email segreteriadirezione@acibologna.com
Open data Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 02-10-2018 aggiornato al 09-07-2021
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